Guida di riferimento in lingua araba al licenziamento arbitrario e al trattamento di fine rapporto in Giordania ai sensi della Legge sul Lavoro n. 8 del 1996 (e successive modifiche) e della Legge sulla Previdenza Sociale. Informazioni legali generali, non consulenza legale — verificare con un legale giordano. Nota: l'importo del risarcimento previsto dall'Art. 25 viene riportato in modo diverso a seconda delle fonti.
In Giordania, l'indennità di fine rapporto prevista dalla legge (Art. 32, una mensilità per ogni anno) si applica solo ai lavoratori NON coperti dall'Ente di Previdenza Sociale — e oggi la maggior parte dei lavoratori del settore privato lo è, per cui il loro trattamento di fine rapporto passa attraverso la pensione dell'Ente. Il licenziamento arbitrario (Art. 25) consente al tribunale di disporre la reintegrazione o un risarcimento; l'importo attualmente applicato è pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due mensilità (traduzioni meno recenti indicano 3–6 mensilità — da verificare). Il preavviso (Art. 23) è di un mese.



