Guida di riferimento in lingua araba sul licenziamento ingiustificato in Algeria ai sensi della Legge n. 90-11 del 1990 sui rapporti di lavoro (le controversie sono disciplinate dalla Legge n. 90-04). Informazione legale generale, non consulenza legale — verificare con un legale algerino. Licenziamento ingiustificato (Art. 73-4): reintegro o indennizzo pari ad almeno sei mesi di salario.
In Algeria non esiste un'indennità di fine rapporto classica per le dimissioni ordinarie. Il licenziamento è legittimo solo in caso di colpa grave (Art. 73); al di fuori di tali ipotesi il licenziamento si presume ingiustificato, e il rimedio (Art. 73-4) consiste nel reintegro o in un indennizzo pari ad almeno sei mesi di salario (spesso 8–12 mesi nella prassi). I termini di preavviso sono stabiliti dal contratto collettivo, non da una cifra fissata dalla legge. Il termine per agire in giudizio dopo un tentativo di conciliazione fallito è di sei mesi. Una riforma discussa nel 2023–2024 non ha sostituito la Legge 90-11.



